L’articolo 96, 1° c., c.p.c., permette al Giudice, se richiesto dall’altra parte, di con-dannare la parte soccombente in malafede o in colpa grave anche al risarcimento dei danni (oltreché alle spese di lite) da liquidarsi direttamente in sentenza.
E il 3° comma dello stesso articolo aggiunge (dal 2009) che il Giudice può farlo an-che d’ufficio: poiché una condotta processuale ingiustificabile può creare danni pa-trimoniali (e talvolta addirittura morali) liquidabili in via equitativa in base alle risul-tanze della causa, qualora si tratti della cd. “lite temeraria” che abbia provocato un danno alla parte totalmente vittoriosa.
E cioè una azione o una difesa giudiziaria avanzata temerariamente, con la consapevo-lezza del torto e quindi, nella maggior parte dei casi, con intenzioni dilatorie. Occorre però la prova di una malafede o di una colpa grave poiché il diritto di agire e resistere in giudizio è costituzionalmente riconosciuto (art. 24).
Come accennato dal 2009 è stato aggiunto un paragrafo all’art. 96 c.p.c.; che autoriz-za il Giudice (d’ufficio, senza un’istanza della controparte) a sanzionare economica-mente la parte soccombente anche senza la prova dell’elemento della malafede e della colpa grave. E’ sufficiente infatti una condotta valutabile come un abuso del processo: cioè aver agito o resistito pretestuosamente, con un uso improprio della Giustizia a fronte di una infondatezza palese delle argomentazioni addotte.
Quali ad esempio una malafede processuale che neghi o travisi strumentalmente un fatto vero ed incontestabile (v. Tribunale Verona, Sent. 11/6/2024). Oppure un pro-cesso simulato e cioè utilizzato artatamente per ottenere un risultato diverso da quello apparente. Infine la pretestuosità di opposizioni ed eccezioni a scopo ingiustificata-mente dilatorio.
La liquidazione della sanzione è lasciata all’apprezzamento del Giudice (senza un li-mite minimo-massimo) e può prescindere dall’esistenza in concreto di un danno.
Infine il Giudice può condannare anche d’ufficio la parte soccombente al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma non inferiore ad €. 500,00 e non superiore ad € 5.000,00.
Nel giudizio di Cassazione l’abuso del diritto si ravvisa principalmente in un ricorso del tutto privo della cd. autosufficienza o fondato su motivi non pertinenti alla senten-za impugnata.
Ad esempio recentemente Cass. n. 28448 del 12/10/2023: “La ricorrente va inoltre con-dannata ai sensi dell’art. 96 C.P.C., comma 3°, al pagamento dell’ulteriore somma (che la Corte stima equo liquidare in misura pari all’importo delle spese di lite) tenuto conto che il ricorso è una sommatoria di censure tutte completamente inammissibili, alla luce di principi giurispruden-ziali largamente consolidati. Di guisa che va fatta applicazione del principio secondo cui (in tema di responsabilità aggravata ex art. 96 C.P.C., comma 3°) costituisce indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – la proposizione di un ricorso per cassa-zione con la coscienza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione. Ovvero senza aver ado-perato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell’infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussio-ne, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta”.
Infine, anche in alcuni altri casi residuali, il Giudice può condannare la parte al pa-gamento di una sanzione: l’art. 54, 3° c., C.P.C. quando cioè rigetta l’istanza della sua ricusazione (la pena pecuniaria non può essere superiore ad €. 250,00). Oppure l’art. 220, 2° c., C.P.C. allorquando venga dichiarata autentica la scrittura o la sottoscrizio-ne della parte che l’abbia invece negata (la pena pecuniaria non superiore ad €. 20,00).
Infine il Giudice ex art 408 C.P.C. deve (non può) condannare il terzo che abbia pro-posto opposizione (qualora la rigetti per infondatezza) contro una sentenza passata in giudicato al pagamento di una pena pecuniaria: di € 2,00 (due).
