Una recentissima Ordinanza della Cassazione è stata annotata per aver riaffermato il (consolidato) principio secondo cui il danno morale è oggetto di valutazione e liquidazione autonoma, riferendosi ad una sofferenza interiore, non soggetta ad accertamento medico legale.
L’art. 138 del Codice delle Assicurazioni (punto 2, lett. e) prevede espressamente tale valutazione separata “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico è incrementata in via percentuale e progressiva”: il danno morale va liquidato autonomamente da quello biologico quale voce di pregiudizio a sé stante.
Peraltro l’Ordinanza si segnala anche per l’affermazione di un principio di altra natura, meno consolidato quanto forse pure meno condivisibile ictu oculi.
Nella fattispecie la Suprema Corte è stata chiamata a valutare una liquidazione di danni per circa € 80.000,00 di capitale per un risarcimento di un sinistro stradale del 2012 in cui un motociclista era stato tamponato riportando esiti di una invalidità permanente del 32% (operatavi una riduzione del 60% dell’importo per il mancato utilizzo del casco).
La sentenza impugnata Corte App. Napoli 9/3/2023 non gli aveva però riconosciuto la liquidazione del pregiudizio patrimoniale futuro da perdita o riduzione della capacità lavorativa (confermando il precedente Trib. Napoli del 21/5/2020).
Quella Corte aveva infatti ritenuto il motociclista infortunato “disoccupato volontario” (cioè con un consapevole rifiuto dell’attività lavorativa: Cass. 9692/2020) poiché non solo non aveva mai lavorato prima del sinistro ma neanche aveva mai cercato un’occupazione né si era rivolto ad un qualsiasi Centro per l’impiego.
E per queste ragioni aveva presunto la volontarietà di rimanere disoccupato fino alla sua età pensionabile, escludendo così nel suo caso la configurabilità del danno da perdita di capacità lavorativa futura.
La Cassazione, nel respingere l’appello del motociclista sul punto, ha ribadito che il danno da capacità lavorativa di un soggetto disoccupato volontario è liquidabile solo dopo aver valutato la prevedibilità che l’infortunato, se fosse rimasto sano, avrebbe cercato (e trovato) un lavoro confacente al proprio profilo professionale.
Per questi motivi la Suprema Corte ha rigettato (a causa del passato rifiuto all’attività lavorativa) l’appello del motociclista che sosteneva che non avrebbe mai più svolgere alcuna attività lavorativa dopo il sinistro a causa delle sue precarie condizioni fisiche e rilevanti postumi della lunga degenza.
Cass. 9279/2025
