La recente riforma della Giustizia cd. Cartabia del 2023 ha apportato molte novità nella procedura di Mediazione introdotta nel nostro Ordinamento fin dal  2010.Come noto infatti chi intenda agire in giudizio con un’azione relativa a certe materie specificate dalla Legge (v. nota 1) è tenuto preliminarmente e obbligatoriamente a svolgere  una procedura di Mediazione perché in difetto la domanda giudiziale diventerebbe improcedibile.L’istanza deve essere presentata all’Organismo di Mediazione nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, cioè il Giudice davanti al quale la sua azione dovrebbe proseguire in caso di insuccesso del tentativo di Mediazione (competenza derogabile sull’accordo delle Parti).Anche il Giudice, pure in appello, può decidere, se lo ritenga utile ed opportuno, di inviare le parti in Mediazione, la cd. Mediazione delegata.A tal fine il Magistrato deve curare la propria formazione e l’aggiornamento in materia. E il numero e la qualità delle cause che sia riuscito a definire tramite la Mediazione  (o accordi conciliativi dallo stesso avviati) costituiscono un indicatore positivo ai fini del  progresso di carriera.Il procedimento ha una durata massima di tre mesi (dalla data del deposito della domanda) con un’ulteriore proroga di solo altri tre mesi e si svolge senza particolari formalità presso la sede dell’Organismo di Mediazione competente.Le parti devono partecipare di persona, solo per giustificato motivo possono delegare un rappresentante che sia a conoscenza dei fatti e munito dei poteri per l’eventuale conciliazione. L’assistenza di un Avvocato  è obbligatoria.Durante il primo incontro (fissato dall’Organismo di Mediazione) il Mediatore, solitamente un Avvocato, nominato dallo stesso Organismo,  ascolta le parti sotto obbligo di riservatezza (cui pure sono tenuti i Legali) e cerca di facilitare una soluzione stragiudiziale nel comporre la vertenza con l’auspicata collaborazione dei Colleghi di parte.La Mediazione può svolgersi anche con modalità telematica, cioè con collegamento audiovisivo da remoto, ad esempio da città diverse. O in formalità mista, e cioè in presenza per le parti che possono partecipare di persona e a distanza per chi invece vi sia impedito.L’obbligo della accennata  riservatezza si concretizza nella inutilizzabilità nell’eventuale giudizio successivo di tutte le dichiarazioni delle parti rilasciate nell’ambito della Procedura ed il Mediatore non può essere chiamato a testimoniare in merito.Se si raggiunge un accordo (al primo o ai successivi incontri) il Mediatore ne redige un verbale al quale lo allega. Che viene sottoscritto dalle parti, dai Legali e dal Mediatore stesso che ne autentica le firme.Verbale e accordo vengono depositati presso l’Organismo che ne rilascia copia.L’accordo può anche accertare e dichiarare (ovviamente con accordo di tutte le parti) l’avvenuta usucapione di beni immobili. In tal caso è richiesta anche l’autentica notarile ai fini della trascrizione presso i Registri Immobiliari ex art. 2643. c. 12 bis, c.c..Rimandando al prosieguo l’esame della riforma Cartabia in tema di Mediazione, si segnala la recente introduzione (con il D.M. del 1/8/2023 del Ministero della Giustizia di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze) di aumenti degli incentivi fiscali in materia.Come noto il credito d’imposta è la cifra che può essere detratta fiscalmente dal totale delle imposte che versano. Detrazione  che diminuisce quindi direttamente la cifra delle imposte, invece la deduzione fiscale  va a diminuire il reddito imponibile.Nel caso della Mediazione a ciascuna parte viene riconosciuto un credito nella misura massima di €. 600,00 per Mediazione relativamente alla indennità di inizio Mediazione (da corrispondersi all’Organismo), al compenso dell’Avvocato (ed eventualmente al contributo unificato versato all’avvio della causa che sia stata invece transatta tra tramite Mediazione).Il credito può essere utilizzato anche in compensazione con i tributi dovuti  non solo allo Stato ma anche all’Inps e degli Enti locali.  

Nota 1: Le materie per le quali la Procedura di Mediazione è condizione di procedibilità in giudizio (quindi obbligatoria) sono: Condominio. Diritti reali. Divisione. Successioni ereditarie. Patti di famiglia. Locazione. Comodato. Affitto di aziende. Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria,  da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo pubblicitario. Contratti assicurativi, bancari e finanziari. Associazione in partecipazione. Consorzio. Franchising. Contratto d’opera, di rete, di somministrazione. Società di persone e sub fornitura.