Nelle città più turistiche si sta diffondendo l’esercizio di attività ricettiva di servizi per l’ospitalità (cosiddetti B&B) svolta in appartamenti condominiali.

Con il conseguente intenso via vai di tanti e sempre diversi turisti nell’edificio tutti i giorni della settimana. E quindi utilizzo delle parti comuni e dell’ascensore decisamente maggiori degli altri immobili condominiali. Con possibile sporcizia nelle scale e nell’androne. Ed aumento degli interventi manutentivi (quindi delle spese) dell’ascensore.

In generale l’obbligo di partecipare alle spese condominiali in proporzione ai millesimi di proprietà prescinde dall’uso effettivo che si faccia delle parti comuni dell’edificio, dovendosi far riferimento solo all’uso potenziale e non a quello reale in base all’art. 1123 C.C. secondo cui le spese  “sono sostenute in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno” (salvo diversa convenzione).

Di conseguenza il condomino che ad esempio non fa uso delle parti comuni perché non affitta l’appartamento o perché seconda casa, concorre alle spese come chi vi risiede stabilmente.

Pertanto l’assemblea non può imporre, di regola, una maggiorazione a carico dei proprietari di appartamenti a seconda del loro utilizzo.