“Excerpta multorum” dal testo letterale della sentenza Cass. Civ. 12111/2025 nel giudizio di impugnazione contro Corte Appello Roma 1931/2022.

  1. Nulla è possibile riferire sui fatti di causa per via della insuperabile oscurità e confusità del ricorso.
  2. Che è manifestamente inammissibile. Privo della esposizione dei fatti salienti del giudizio. E di una chiara esposizione del contenuto della sentenza impugnata.  E di qualsiasi censura avverso questa ultima.
  3. Il ricorso: a) tace circostanze rilevanti; b) contiene riferimenti a fatti inesplicati; c) contiene riferimenti a fatti del tutto irrilevanti ai fini del decidere.
  4. Un ricorso così concepito è incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma.
  5. L’incolmabile distanza tra i contenuti del ricorso ed i requisiti di legge appalesa una colpa grave nell’aver proposto l’impugnazione. Ed impone quindi la condanna del ricorrente (anche in Cassazione, di nuovo) per responsabilità aggravata art. 96 3 c. C.P.C. in misura pari a quello delle spese di lite, liquidate a suo carico in € 8.800 più Iva ed accessori.

ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE DIABOLICUM

Ma già l’impugnata precedente sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1931/2022 aveva dichiarato le domande dello stesso ricorrente “manifestamente inammissibili, una iniziativa giudiziaria del tutto abnorme in quanto al di fuori di ogni regola del vigente ordinamento processuale civilistico. Nel comportamento del ricorrente è ravvisabile una colpa grave con conseguente applicazione della sanzione per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 3 c. C.P.C.”.