AUTORESPONSABILITA’ ED ACCOUNTABILITY.
LA CASSAZIONE A SS.UU. CHIAMA I CONIUGI AL PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITA’ CUI ATTENERSI NELLA VITA DI COPPIA.
UN’ESORTAZIONE CHE FUORIESCE DAL SOLO AMBITO GIURIDICO PER ESTENDERSI A TUTTI GLI ASPETTI.
1) “L’autoresponsabilità deve percorrere tutta la vita matrimoniale della coppia e non comparire solo alla sua fine: sin dall’inizio, quando si concordano le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno. Ed alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, con l’autoresponsabilità.
Quando poi la relazione giunga alla fine, l’autoresponsabilità diventa individuale di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente.
Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima, dando solo in questa ultima fase un’importanza decisiva al principio di autoresponsabilità, che così finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole”. Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287/2018.
“Pertanto occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio presente al momento del divorzio fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l’effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari: che giustifichi quindi il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè tendente a colmare il conseguente squilibrio reddituale.
Dando ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall’ex coniuge all’organizzazione della vita familiare (senza che per ciò solo si rintroduca il parametro, superato, del tenore di vita coniugale precedente).
In assenza dell’accertamento di tale nesso causale, l’assegno può essere giustificato solo da una esigenza strettamente assistenziale, se il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa né possa procurarseli per ragioni oggettive (art. 438 C.C. c. 1: “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. Devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale”). Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434/2023.
2) Il principio dell’autoresponsabilità è applicato anche nella valutazione del Giudice ex art. 337 septies C.P.C. sull’obbligo del mantenimento a carico dei genitori dei figli maggiorenni ma ancora non indipendenti economicamente: da ultimo Cass. 24931/2024 ha stabilito che nel caso dei cd. “figli adulti” sia necessaria una prova rigorosa della loro autoresponsabilità circa il mancato conseguimento di un’autonoma collocazione lavorativa.
