Dalle statistiche degli Organismi di mediazione non è infrequente constatare come tipologie istituzionali quali Banche, Assicurazioni, Enti Ospedalieri  più di altri non aderiscano alle procedure, talvolta anche senza giustificarne il motivo, forse per via dell’elevato numero di mediazioni in cui sono coinvolte.

Elevato numero che potrebbe al contrario costituire una  ragione per prendere maggiormente in considerazione l’istituto per tentare di sfoltire i suoi prosiegui processuali. Anche se potrebbe valere la considerazione opposta e cioè il confidare sulla  dissuasione dall’iniziare un giudizio lungo e costoso chi non sia certo della bontà delle sue ragioni.

La legge vigente sulla Mediazione (L.M.) prende in considerazione questo atteggiamento  perché  nel successivo giudizio il Giudice potrà desumere argomenti di prova dal contegno delle parti sia durante il processo (art. 116 c.p.c.) che così ora dall’assenza di un giustificato motivo  alla mancata partecipazione di una di esse al primo incontro di mediazione (art. 12 bis, L.M., c.1).

La giurisprudenza applica raramente questa previsione: tanto che la legge ha aggiunto all’inizio del 2025 anche la condanna obbligatoria (art. 12 bis, L.M., c.2) al versamento all’Erario a carico della parte costituita che non abbia partecipato senza giustificato motivo alla precedente mediazione di un importo pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio in cui è rimasta soccombente. In analogia alla condanna ex art. 13 c.1 quater, D.P.R. 115/2002: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

E poi in forza dell’art  art. 12 bis, L.M., c.3 il  Giudice può anche (in questo caso non deve) condannarla (ma solo se richiesto dalla controparte) anche ad un’altra somma non superiore alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Analogamente a quanto disposto dall’art. 96, 3 c. c.p.c. nel caso di malafede o colpa grave della parte soccombente: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.

Infine il Giudice in questi casi dovrebbe trasmettere i suoi provvedimenti alle varie Autorità garanti quali Banca di Italia, Corte dei Conti o Ivass e al P.M. della Corte dei Conti (art. 12 bis, L.M. c. 4). 

Previsioni di legge, soprattutto l’ultima, al momento non frequenti nella  pratica. Ma rimane comunque difficile ipotizzare che di per se stesse saranno sufficienti ad incidere sull’attuale atteggiamento tendenzialmente contumaciale di quelle categorie che ad oggi  prendono meno in  considerazione la procedura di Mediazione.

Basti pensare che l’istituto della mediazione è stato introdotto nell’Ordinamento oramai da 15 anni ma è percepito ancora adesso con un po’ diffidenza sia dalle parti che anche da qualche settore della classe forense. Né sono tanti i Tribunali, come quello di Firenze, che nel procedimento giudiziario prestano la massima attenzione a quanto accaduto nella precedente mediazione.

Con il tempo probabilmente questo genere di “contumacia” tenderà a diminuire: d’altra parte nel nostro Paese (a differenza di altri) la mentalità  ancora più diffusa  è di prospettare sempre (e solo) il Tribunale ed il Giudice come unica risoluzione di ogni genere di controversia, anche quelle bagatellari. Non di rado in Cassazione arrivano ad esempio impugnazioni del Giudice di Pace per contravvenzioni alla circolazione stradale di poche centinaia di Euro (tanto più se magari il contravvenuto sia un avvocato che si difenda in proprio).

(Notoriamente diverso è il sistema anglosassone ove la “litigation” è considerata solo una “last resort”, un’ultima spiaggia: come ribadito dalla nota paradigmatica sentenza Court of Appeal n. CA-2022-1778 del 29/11/2023 cd. sentenza Churchill).

Risalta pertanto la sentenza n. 4942 del 15/10/2024 del Tribunale di Palermo: che potrebbe essere capostipite di una  inversione di tendenza giurisprudenziale e non solo.

P.Q.M.

“Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo e, tenuto conto dell’oggetto della lite, dell’attività svolta, nonché del valore della controversia, si liquidano, in applicazione dei parametri di legge, in misura di € 3.809,00, oltre accessori.

Vista la richiesta di condanna di parte resistente alla sanzione speciale di cui all’art. 12 bis, c.2, del D.Lgs n. 28/2010 nonché ai sensi del 3° c. della medesima disposizione e, acclarata l’assenza senza giustificato motivo del Condominio al primo incontro di mediazione, condanna quest’ultimo al pagamento della somma di € 1.036,00 pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio in favore del bilancio dello Stato, nonché al pagamento della somma equitativamente determinata di € 800.00 in favore della ricorrente.

Così deciso in Palermo il 15/10/2024. Il Giudice, Filippo Lo Presti”.