SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 28515 DEL 27/10/2025

“Non è raro che la regolazione delle spese venga piegata dal Giudice di merito a finalità che non le sono proprie: ad es. punire la parte ritenuta in torto. Attenuare il peso della condanna pronunciata a carico della parte che, sebbene soccombente, non appariva priva di qualche ragione. Ammonire i litiganti nec ultra litigetur. Conformare l’esito finale del giudizio “ad equità” ovvero “a giustizia”, Tutte valutazioni (pur nobilitate da intenti lodevoli) non  conformi a diritto. Nell’ordinamento processuale la regolazione delle spese è retta dal principio “victus victori” sicché le sono estranei tanto il giudizio di equità quanto altri nobili scopi. La scelta del Giudice di compensarle resta una ipotesi eccezionale, la cui eccezionalità deve essere adeguatamente motivata dal Giudice stesso”.