Cass. Civ., Sez. I, Ord. (data ud. 11/12/2025) 14/01/2026 n. 802

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8787/2024 R.G. proposto da:

A.A., domiciliato in Genova, presso lo Studio dell’Avvocato Noceti                         ricorrente

Contro

XX, domiciliato in Genova, presso lo Studio dell’Avv. Arvigo                         controricorrente

nonché contro “altri”.

Omissis ….

2. Il Tribunale di Genova ha accolto la domanda nei confronti dei convenuti A.A. + altri condannandoli in solido al risarcimento dei danni nella misura di Euro 3.513.520,00.

La Corte di Appello di Genova l’ha confermata il 16/10/2025.

Omissis….

10. Il D.M. n. 110/2023 dispone che l’atto introduttivo del giudizio non superi il limite di 80.000 caratteri, circa 40 pagine (depurate le parti iniziali e le conclusioni).

11. La violazione di tali limiti dimensionali si traduce, pertanto, in violazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali e in linea generale comporta l’inammissibilità del ricorso quando si risolva in una esposizione oscura e lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure alla sentenza gravata (Cass. Sez. U. 37552/2021).

Omissis…

12: Nella specie, il ricorso per cassazione non rispetta le disposizioni di legge essendo strutturato su circa 120 pagine e 200.000 caratteri né il limite di 30 pagina e di esposizione introduttiva. Per giunta a fronte di un ricorso inammissibile. Per tali motivi, si reputa opportuno liquidare le spese ai valori massili dei parametri, attesa l’inutilità e la prolissità delle difese del ricorrente, in violazione del principio di leale collaborazione processuale.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 40.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfettario, oltre accessori di legge.