In tema di mediazione obbligatoria preprocessuale è intervenuta autorevolmente una sentenza del 22/12/2025 del Tribunale di Milano affermando un principio che già aleggiava nel mondo giudiziario ma che non era ancora stato ancora così chiaramente dichiarato da un Tribunale importante come quello di Milano (antesignano ne era stato il Tribunale di Vasto fin dal lontano 6/12/2016).

E’ stato infatti dichiarato non essere un motivo valido a giustificare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione la semplice (peraltro diffusa nella pratica) comunicazione di rito di non partecipare al procedimento.

Nella fattispecie una Compagnia di Assicurazione che non aveva aderito limitandosi a rifiutare l’adesione perché riteneva infondata la relativa domanda.

Eppure, come giustamente commentato in altre sedi, “la convinzione di aver ragione (adducendo l’infondatezza della pretesa di controparte) non è una scusa valida per disertare l’incontro: l’assenza ingiustificata deve essere sanzionata”.

L’unica sede in cui il dissenso può essere valido ai fini processuali è quella mediatoria.

E la relativa assenza ingiustificata è valutabile come argomento di prova sfavorevole alla parte che si rifiuti di aderire comunicando di ritenerlo inutile (Trib. Milano – Sentenza n. 9925/2025 – Giudice Ada Favarolo):

“La Compagnia di Assicurazione non ha opposto un valido motivo per giustificare la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

Infatti non può ritenersi sufficiente che abbia comunicato l’intenzione di non voler partecipare. Il dissenso così manifestato non è validamente espresso perché la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata.

La partecipazione al primo incontro di mediazione è una condotta doverosa, che le parti non possono omettere se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo.

Controparte dunque deve essere condannata al versamento in favore dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, ex art. 12 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28.

In accoglimento della richiesta avanzata da parte attrice ai sensi dell’art. 12 bis, c. 3, D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, questo giudice ritiene di condannare controparte anche al pagamento in favore di controparte della somma equitativamente determinata di €. 200,00”.