Tribunale di Genova, Sez. III, 16/04/2026 n. 1902.
“La legge elenca il contenuto necessario minimo della domanda di mediazione preprocessuale obbligatoria che deve contenere: “l’Organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”, e il “valore della domanda”.
Da tale norma si evince che i fatti descritti nella domanda devono coincidere con quelli esposti successivamente in sede processuale, nel caso di esito negativo della procedura. O quanto meno devono porre parte convenuta nelle condizioni di capire il petitum e tutte le ragioni della domanda.
Pertanto in caso di mediazione avviata prima del giudizio, una domanda di mediazione che sia generica sotto il profilo del “petitum” o della “causa petendi” non può considerarsi validamente espletata. Comportando così l’improcedibilità della successiva domanda giudiziale.
Nel caso specifico di impugnazione di delibera condominiale il termine di decadenza di 30 giorni ex art. 1137 c.c. viene interrotto dalla “comunicazione” alla controparte dell’istanza di mediazione. Tale effetto interruttivo può però essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata e in relazione ad una istanza che sia “simmetrica” alla futura domanda giudiziale.
Tenuto conto della natura deflattiva dell’istituto della mediazione: volto ad instaurare subito, già dinanzi al mediatore e prima del processo, un effettivo contraddittorio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito.
Pertanto l’istanza di mediazione deve “ricalcare” la futura eventuale domanda giudiziale: già quindi includendo tutti gli elementi in fatto ed in diritto che saranno introdotti nel successivo giudizio, in caso di insuccesso della procedura
Pertanto, se nel successivo giudizio si rilevi il difetto di necessaria simmetria tra la mediazione e la domanda giudiziale, la mediazione dovrà ritenersi non validamente svolta. E quindi non più interrotto il termine di decadenza dell’impugnazione dell’assemblea condominiale. Con improcedibilità assoluta della stessa”.
Genova, 30/6/2026
