Paga le spese anche per colpa grave processuale il cattivo redattore del ricorso per Cassazione.

“Null’altro è possibile riferire sui fatti di causa, a causa della insuperabile oscurità e confusività del ricorso.

Che è manifestamente inammissibile perché  privo dell’esposizione dei fatti salienti del giudizio. Di una chiara esposizione del contenuto della sentenza impugnata. Di qualsiasi ragionata censura avverso quest’ultima.

E contiene riferimenti ridondanti a fatti e circostanze del tutto irrilevanti ai fini del decidere.

Un ricorso così concepito è incoerente nei contenuti ed oscuro nella forma.

L’incolmabile distanza tra i contenuti del ricorso ed i requisiti di contenuto-forma di legge rende palese – quanto meno – una colpa grave nella proposizione dell’impugnazione ed impone la condanna del ricorrente alle spese per colpa grave”.