LE QUOTAZIONI IMMOBILIARI OMI RISULTANTI DAL SITO WEB DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE NON COSTITUISCONO UNA PROVA DEL VALORE VENALE COMMERCIALE DI UN BENE IMMOBILE OGGETTO DI UN ACCERTAMENTO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO.
Con la sentenza n. 22804 del 13/8/2024 la Corte di Cassazione ha posto fine ad una lunga vertenza tributaria decisa dalla C.T.R. del Lazio del 2016 relativa ad un prezzo dichiarato in atto per €. 250.000 rettificato dall’AGE con avviso di valore ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali su un maggior valore di €. 371.000 circa sulla compravendita dei due capannoni industriali.
Sia in Commissione Provinciale che in Commissione Regionale era stato rigettato il ricorso dei contribuenti sul presupposto che il semplice riferimento dell’AGE ai valori OMI (sui quali era stato calcolato il maggior valore accertato) fosse sufficiente a giustificare la rettifica impugnata.
Contrariamente alle due decisioni in merito, la Suprema Corte ha affermato che l’art. 24, c. 5 L. 7/7/2009 n. 88, con effetto retroattivo, ha eliminato la presunzione legale (vigente dal 2006) di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi.
E quindi un accertamento di maggior reddito di tale cessione non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita e il valore del bene come risultante dalle quotazioni OMI. Richiedendo al contrario la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Principio in materia di accertamenti di redditi di impresa che è applicabile anche all’imposta di registro, sempre con effetto retroattivo, per adeguarsi al diritto europeo.
In conclusione la stima effettuata sulla base delle quotazioni OMI, ribadisce la Cassazione, non è sufficiente di per sé stessa a rettificare il valore di un immobile ai fini dell’imposta di registro e quindi non giustifica un avviso di liquidazione che sia fondato esclusivamente su tali valori.
