Sicily By Car, proponeva opposizione fino in Cassazione avverso la cartella di pagamento di Euro 2.547,92 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada …. omissis…

È in primo luogo inammissibile la censura di “insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione” dall’art. 360 c.p.c. che non è più prevista  come motivo di ricorso per cassazione fin dal 2012.

Inammissibili sono anche le rimanenti censure, per ragioni già esposte da questa Corte in recenti pronunce aventi ad oggetto ricorsi della medesima ricorrente, sostanzialmente identici al presente.

Tali censure – costituite dal complesso accorpamento di plurime ed eterogenee doglianze tra loro inestricabilmente cumulate – sono formulate senza premurarsi della loro intelligibilità e rimettono al Giudice di legittimità il compito di isolare le critiche rivolte alla sentenza impugnata.

Orbene, i motivi del ricorso – che si dipanano (con svolgimento non interrotto nemmeno da sottoparagrafi o dalla divisione in brani segnati da sequenza numerica) per ben 20 pagine con righi a scrittura fittissima e con continua alternanza di segni grafici di diverso tipo (grassetto, corsivo e sottolineato) – si connotano per una inestricabile commistione tra circostanze fattuali e questioni di diritto ad oggetto disomogeneo. Inframezzate dalla trascrizione di stralci di atti processuali, di passaggi motivazionali di un arresto di questa Corte  ripetitivamente richiamato, e di altri precedenti della giurisprudenza di merito.

La redazione dei motivi così praticata pregiudica una adeguata (o, quantomeno, sufficiente) intellegibilità delle doglianze,

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio”