In pochi conoscono il termine paraffo (dal latino medioevale paraphus, contrazione di paragrafo), invece dato per conosciuto e utilizzato sovente nelle sentenze di Cassazione.

Si segnala ad esempio la n. 19073 dell’11/7/2024 per l’importante decisione sul significato, rilievo e portata giuridica appunto del paraffo.

La Suprema Corte ha infatti stabilito ancora una volta che l’apposizione di un paraffo ancorché indecifrabile, in luogo della firma per esteso, non incida sull’efficacia giuridica della sottoscrizione, a condizione che il paraffo sia dotato di una sua individualità grafica che ne permetta l’indubbia attribuzione al suo autore.

Pertanto il reiterato modo di dire usuale di da Avvocati e Notai: “per favore una firma leggibile scolastica in calce” in teoria non sarebbe strettamente necessaria, anche per evitare le reazioni correnti dei firmatari che sostengono essere il paraffo la loro unica vera sottoscrizione, e non invece quella scolastica leggibile che viene richiesta loro.

In effetti a ben vedere anche i paraffi possono avere una certa loro unicità: intesa come qualità di dinamismo, velocità e disinvoltura del tratto impresse specificamente solo da quella determinata persona.

Ma i Giuristi tendono ad essere un po’ conservatori: continueranno a chiedere ancora la sottoscrizione in calce per esteso, nonostante la Cassazione, non accontentandosi del ghirigoro o dello svolazzo a cui il più delle volte ricorrono le persone. Anche se in realtà nel giro di poco tempo forse si arriverà ad un paraffo … digitale, inviato cioè in forma pades, cades o p7m?

Una curiosità: il termine è usato anche nel linguaggio diplomatico (sovente nella forma francese paraphe) a significare, nella fase del processo formativo degli accordi internazionali, la sua apposizione a suggello da parte dei negoziatori: prima cioè della sottoscrizione vera e propria, giuridicamente valida ed efficace, da parte dei plenipotenziari.