I messaggi “whatsapp” ed “sms” di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale e possono essere legittimamente acquisti nel processo civile mediante riproduzione fotografica, con conseguente loro utilizzabilità mediante copia dei relativi “screenshot”, pur tenendo conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (Cass. n. 11.197 dd. 27/4/2023 e Cass. Civ. n. 1254/2025).
Il messaggio di posta elettronica (e quello whatsapp) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti e, anche se privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 C.C.. Pertanto costituisce piena prova dei fatti e delle cose rappresentante (se colui contro il quale viene prodotto non lo disconosca).
E ciò pur senza l’efficacia di scrittura privata: che fa invece piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l’ha sottoscritta, ammesso che la sottoscrizione sia riconosciuta o dalla parte o tacitamente ex art. 215 c.p.c..
Un’altra tematica collegata ed emergente nei processi civili riguarda l’utilizzabilità delle registrazioni audio, sempre su cellulare, “clandestine”: cioè senza che la persona registrata ne abbia contezza né quindi abbia fornito il consenso: talvolta vengono prodotte registrazioni di colloqui con avvocati, notai e addirittura con Giudici in udienza.
Materia in evoluzione ma sempre più favorevole sine sensu alla loro utilizzabilità.
In particolare nei luoghi di lavoro la registrazione di conversazione (a condizione che sia effettuata da chi sia presente alla stessa) è sussumibile nel processo a difesa dei propri diritti. E non costituisce pertanto illecito disciplinare, in linea di massima e salvo eccezioni specifiche.
La registrazione deve essere però giustificata da una specifica finalità difensiva, nei limiti della necessità e proporzionalità della tutela difensiva del proprio diritto e di acquisizione di prove in tal senso.
Il caso di scuola è ad esempio quello di un lavoratore che registri eventuali minacce o scorrettezze da parte di colleghi o superiori.
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