Quando un congiunto viene a mancare si avverte il dolore per la perdita di una persona cara, con la quale si era avuto – talvolta per tutta una lunga vita insieme – un legame profondo e comunque continuativo; che viene così, più o meno bruscamente, interrotto.
Come noto il lutto, soprattutto in passato ed in alcune tradizioni religiose, viene connotato anche da alcuni aspetti formali quali indossare un certo tipo di abiti, ad esempio di colore nero.
Oppure, al contrario, bianco per le vedove indiane sfuggite al macabro omaggio alla divinità induista Sati: pratica medioevale dichiarata illegale dal Governato-re Inglese dell’India fin dal 4/12/1829 (ma di cui residuano ancora casi, 40 circa dal 1947) secondo la quale le vedove si facevano bruciare vive sulla pira fune-bre del marito appena deceduto come dimostrazione d’amore. Vedove, secondo quella tradizione, non obbligate ma consenzienti perché devote al marito fino al gesto estremo di seguirlo anche nell’aldilà.
Questi aspetti personali e psicologici legati alla perdita di persone care possono manifestarsi talvolta anche in forme dolorose come paura dell’abbandono, rab-bia o depressione: che in certi casi rischiano di cronicizzarsi e di tardare ad es-sere elaborati e nell’accettare la nuova realtà.
Ma al dispiacere personale si accompagnano anche aspetti sia burocratici che economici poiché proprio l’evento luttuoso è il presupposto del sorgere dell’obbligazione tributaria delle imposte sulle successioni: che, nel comune sentire, appesantisce vieppiù momenti già gravi di per se stessi.
Nel nostro sistema tributario le imposte si distinguono in dirette ed indirette: le prime si applicano alla creazione diretta della ricchezza, quale tipicamente l’acquisizione di un reddito. Le seconde invece al trasferimento della ricchezza, al momento cioè del suo passaggio mortis causa (nel caso delle imposte sulle successioni, il regime fiscale delle donazioni è identico) da un soggetto all’altro quale presunzione di arricchimento.
Ed è appunto per il particolare momento in cui solitamente versa l’erede obbli-gato ad adempiere a questo obbligo fiscale (anche se ovviamente nella vita di un individuo scatta in un numero di casi limitato, data la sua natura) che questo tipo di imposta viene percepita come tra le più odiose.
Nel nostro Paese l’imposta di successione ha origini antichissime ma in epoca moderna origina dal sistema francese dei primi del ‘700. In allora sotto forma di imposta fissa di registro che lo Stato pretendeva appunto per registrare, cioè autenticare e datare, i testamenti.
In età napoleonica l’imposta si estese anche in Nord Italia, principalmente in Piemonte ed in Lombardia, con l’individuazione delle prime aliquote variabili sull’ammontare della successione. Mentre prima dell’unificazione nel Regno delle due Sicilie continuavano a vigere solo i citati diritti fissi di registrazione dei testamenti.
In tempi più recenti la vera e propria tassa di successione fu introdotta per la prima volta con la Legge del 21/4/1862 n. 585, per estendersi a tutto il Paese dopo l’unificazione.
Fu poi soppressa dalla Legge 383/2001 a decorrere dal 25/10/2001 per poi esse-re reintrodota con la Finanziaria del 2007 con decorrenza dal 3/10/2006.
Prima di esaminarne le caratteristiche principali, solo alcuni richiami elementa-ri sulla terminologia giuridica della successione.
In mancanza di un testamento (o lo stesso non valido ed efficace) si verifica la cd. “successione legittima”.
In tal caso si applica il Codice Civile e gli eredi ex lege sono il coniuge ed i fi-gli, poi i genitori, i nonni e i fratelli, da ultimo se non esistono altri parenti, i cugini di primo, di secondo e di terzo grado: soggetti che si chiamano eredi le-gittimi appunto perché chiamati all’eredità ex lege.
Da non confondersi però con i legittimari (detti anche eredi necessari) e cioè coloro ai quali la legge riserva sempre una quota intangibile dell’eredità, che non può quindi essere lesa neanche da un eventuale testamento del de cuius.
Nel nostro Paese non si può quindi “diseredare” un figlio (almeno in teoria): che rimane erede per legge della sua quota di legittima anche contro un’espressa volontà contraria di un testatore.
(Altro termine similare, ma di significato diverso, è legatario e cioè colui al quale il defunto lascia solo beni o diritti specifici: e che quindi non risponde, a differenza degli eredi, anche degli eventuali debiti).
Legittimari sono il coniuge, i figli o, in mancanza, genitori e nonni.
Pertanto il testatore può lasciare a chi non sia erede legittimario solo una parte dei suoi averi, la cd. quota disponibile; la cui percentuale oscilla a seconda del numero e della qualità degli eredi necessari.
Ad esempio nel caso vi sia solo un coniuge superstite senza figli la sua quota intangibile (quota cosiddetta di riserva o legittima) è del 50%, mentre la restan-te parte potrà essere lasciata a chiunque altro.
Oppure nel caso in cui oltre al coniuge vi siano due o più figli, al coniuge andrà necessariamente lasciato per legge rispettivamente un terzo o un quarto, all’unico figlio e un terzo ed ai figli in parti uguali tra di loro il 50%: la quota disponibile sarà quindi solo del 25%.
Infine, sempre per un esempio, in caso di una coppia senza figli e in assenza di testamento il vedovo o la vedova potrà disporre dei 2/3 dei suoi averi, mentre il rimanente terzo andrà per legge agli ascendenti, ovviamente se ancora in vita e ai fratelli.
Anche la percentuale dell’imposta di successione varia a seconda della qualità giuridica degli eredi.
Nel caso di coniuge e parenti in linea retta attualmente (dal 2006) vi è una fran-chigia (cioè una quota di esenzione totale dall’imposta) per ogni erede assai elevata (1 milione di Euro), tenuto anche conto che il valore degli immobili (che soggiacciono senza franchigia all’imposta ipocatastale) non è calcolato se-condo la quotazione di mercato bensì quello catastale ben minore, rivalutando le relative rendite. (Oltre il milione di Euro, caso raro a verificarsi, scatta l’aliquota del 4%).
Diversa la situazione tra fratelli e sorelle, per i quali la franchigia è ridotta a soli €. 100.000 di valore ereditario. Superata la quale scatta la aliquota del 6%. Che aumenta all’8%, e senza franchigia, per tutti gli altri soggetti che non siano pa-renti sino al quarto grado, legatari compresi, a meno che costoro ovviamente non siano parenti.
In conclusione l’aliquota e le esenzioni sono connesse solo al grado di parente-la: se ad esempio nomino mio erede universale il mio convivente da una vita, i figli della coppia avranno la loro quota di legittima e utilizzeranno l’esenzione fino a 1 milione (oltre il 4% d’imposta) ma l’erede – non parente – dovrà paga-re integralmente tutto il restante compendio successorio e con l’aliquota più al-ta dell’8%.
Talvolta si legge di matrimoni celebrati in punto di morte, nel caso di un even-to rapido ed improvviso. Certamente per amore ma, in presenza di patrimoni ingenti, potrebbero esservi anche altri risvolti, per quanto residuali al primo.
Sono poi previste franchigie e aliquote particolari per i soggetti portatori di handicap.
Per quanto riguarda i beni mobili quali denaro, gioielli e arredamento, si pre-sume un valore del 10% della quota ereditaria, fatta salva la prova contraria.
Infine non rientrano nell’eredità, tra l’altro, le polizze di assicurazioni stipulate a favore degli eredi, i titoli di Stato quali BOT e CCT e i veicoli iscritti al P.R.A. Sono invece poi esclusi dall’imposizione alcuni soggetti quali Stato, Enti Pubblici ed Onlus.
L’imposta è dovuta per tutti i beni che ricadono nella successione, in Italia ma anche in qualsiasi altra nazione siano.
La dichiarazione di successione va presentata entro un anno massimo dal de-cesso se il valore dei beni lasciati al coniuge e ai parenti in linea retta superi i 100.000 Euro circa o vi ricadano beni immobili.
L’obbligo grava solidalmente su tutti i soggetti interessati ma è sufficiente che venga presentata solo da uno di essi. Nei casi più semplici potrebbe essere compilata anche da un privato ma solitamente è un adempimento che viene la-sciato ai notai. Anche perché dal 1 Gennaio 2018 la formalità è espletata solo tramite invio telematico all’Agenzia delle Entrate (dell’ultima residenza del de cuius) con un software ad hoc e la necessità quindi di un professionista.
Le imposte di successione e quelle ipocatastali (che gravano sui beni immobili nella misura del 3% del valore catastale, salvo la prima casa) devono essere versate entro 30 giorni dalla scadenza del termine (quella di successione). Inve-ce contestualmente alla presentazione della denuncia per la catastale (con pos-sibilità di rateizzazione per otto o dodici rate trimestrali ma con pagamento ini-ziale immediato del 20%).
L’Erario può rettificare d’ufficio i valori non immobiliari dichiarati dagli eredi in misura che ritenga inferiore a quelli reali, liquidando la conseguente maggio-re imposta entro due anni dal primo avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, con una sanzione solitamente del 30%, della differenza con la nuova imposta così ricalcolata dall’Ufficio più interessi. Gli immobili invece sono tassati secondo il loro valore catastale.
L’eredità deve essere accettata dai soggetti che intendono entrare nel possesso delle quote ereditarie (massimo entro dieci anni dal decesso). L’accettazione so-litamente è tacita, cioè desumibile dal comportamento dell’erede che agisca come tale dopo il decesso ed entri nel possesso di beni ereditari per più di tre mesi: art. 466 c.c. quando cioè si “compie un atto che presuppone necessaria-mente la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede”
Purtuttavia è obbligatorio trascrivere, al momento della vendita di un immobile pervenuto in successione, la dichiarazione espressa di accettazione dell’eredità per meglio garantire l’acquirente (costi; € 200 di imposta ipotecaria, € 59 im-posta di bollo e € 35 tassa ipotecaria, oltre agli oneri professionali dagli € 100 ai 300).
In alcuni casi invece si può ricorrere (talora è obbligatorio) all’accettazione con il cd. beneficio di inventario quando cioè si abbia il timore che i debiti ereditari superino l’attivo e non si voglia pertanto risponderne fino a quando non sia chiarita, tramite appunto l’inventario, la relativa contabilità.
Infatti chi accetti con beneficio di inventario risponde con i propri beni soltanto nei limiti dell’eventuale attivo. A differenza dell’erede (non accettante col be-neficio di inventario), senza doversi sobbarcare le passività: ma a condizione che segua scrupolosamente i termini e le modalità della procedura di inventario.
La quota italiana di esenzione dall’imposta è tra le più elevate al mondo. E le aliquote del 4, del 6 e dell’8% sono, al contrario, le minori: ad esempio nel Re-gno Unito l’imposta c.d “Inheritance tax” si applica sopra la soglia di £ 325.000 ma nella elevata aliquota standard del 40%.
In Germania l’aliquota più bassa scende al 7% con una franchigia massima di 500.000 Euro.
In Francia la franchigia massima è di 100.000 Euro e l’aliquota è progressiva, a scaglioni, con un minimo del 5%.
Infine nel Principato di Monaco i cittadini stranieri ivi residenti sono esenti da imposta su tutti i beni posseduti all’estero cioè fuori dal Principato
In conclusione: un’eredità (che non ricomprenda beni immobili) di 1 milione Euro da genitori a figli sarà esente da qualsiasi imposta in Italia, sconterà €. 90.000 in Germania; €. 270.000 in Francia e €. 290.000 in Inghilterra.