“De minimis non curat praetor”: uno dei problemi della lentezza della Giustizia civile italiana potrebbe ravvisarsi anche nella nostra tradizione di concepire i Tribunali come unico o principale rimedio alla diffusa litigiosità, anche quella  bagatellare: “c’è sempre un Giudice a Berlino”.

Nei paesi anglosassoni, come noto, operano invece molti sistemi di ADR per scremare i casi meno importanti, così agevolando uno svolgimento più snello nei procedimenti giudiziari.

In Italia né il Giudice di Pace né il più recente istituto della mediazione pre processuale obbligatoria hanno ancora inciso significativamente nella mentalità comune dei privati cittadini (forse  anche non trattenuti dai costi delle spese  dei professionisti, che all’estero sono più elevati).

Un esempio  ne potrebbe essere  la causa conclusasi con la recente sentenza del 11 Giugno 2024 al termine di un processo durato due anni, in una fattispecie che  forse avrebbe potuto trovare  risoluzione anche fuori dalle aule di Giustizia.

La sentenza comunque si segnala sia per il Magistrato estensore,  noto ed apprezzato autore di Linkedin. Sia per la esemplare applicazione del principio della condanna d’ufficio ex art. 96, 3 c., c.p.c. della parte soccombente per la condotta processuale gravemente colposa e poco diligente emersa nel corso del giudizio (argomento che è già stato oggetto di uno specifico post precedente).