REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA N.4178 DEL 22/5/2025
Nella causa di primo grado
OMISSIS
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
OMISSIS
“La causa si è conclusa con la soccombenza integrale del Ricorrente che deve pertanto essere condannato rifondere per intero le spese di lite dei due Convenuti. pari a complessivi € 11.268,00 per ciascuno dei due Convenuti, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre CPA ed IVA.
I Convenuti hanno sollecitato il Giudice alla condanna del Ricorrente a pagare la somma ex art. 96 co. 3 e 4 c.p.c..
La sollecitazione è ammissibile e fondata.
Ammissibile, in quanto il ricorrente è risultato integralmente soccombente su tutte le domande svolte.
Fondata, in quanto è emerso che il Ricorrente ha abusato più volte in corso di causa del suo diritto di azione e difesa, ponendo in essere un ampio ventaglio di condotte processuali abusive che ricomprende quasi tutte le condotte processuali abusive possibili.
Tale contegno processuale denota abuso del processo e del diritto di azione e sussistenza – se non del dolo – quanto meno della colpa grave: non poteva non sapere di avere torto. A fortiori si è dovuto avvalere di un avvocato per accampare un diritto inesistente.
Tale complessiva condotta dimostra la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e l abuso del processo e del diritto di cui all’art. 24 Cost., a detrimento dei Convenuti e ad intralcio della Giustizia e del diritto di tutti gli altri utenti del sistema giudiziario e alla ragionevole durata del processo.
La condotta abusiva del processo del Ricorrente deve essere punita e fonda la condanna dello stesso a pagare la somma di cui all’art. 96 co. 3 c.p.c..
Si reputa equo e congruo determinare la somma ex art. 96 c.p.c. in misura pari al compenso e, quindi, in € 11.000,00 per ciascun Convenuto.
Deve applicarsi anche l ‘art. 96 co. 4 c.p.c., che prevede la condanna della parte abusante al pagamento a favore della Cassa delle ammende di somma di denaro tra € 500,00 ed anche € 5.000,00.
Nel caso di specie (tenuto conto che la parte Ricorrente è stata notevolmente abusiva) si reputa congruo condannare a pagare una somma di € 4.000,00.
I Convenuti hanno altresì chiesto di segnalare la condotta del Difensore del Ricorrente all’Autorità disciplinare per avere prodotto in giudizio un messaggio di posta elettronica, riservato, intervenuto tra tutti i Difensori avente ad oggetto trattative contrattuali.
La produzione risulta essere avvenuta in violazione dell’art. 48 C.D.F.. Deve dunque trasmettersi la segnalazione al Consiglio distrettuale di disciplina presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.
P.Q.M.
il Giudice,
condanna
a pagare il ricorrente, a titolo di refusione delle spese della presente causa, la somma di € 11.268,00 cadauno, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre IVA e CPA;
letto l’art. 96 c. 3 c.p.c.
condanna
a pagare il ricorrente a pagare ai convenuti, a titolo di sanzione per abuso del processo, la somma di € 11.000,00 cadauno;
letto l’art. 96 c. 4 c.p.c.
condanna
il ricorrente a pagare alla Cassa Ammende la somma di € 4.000,00;
letto l’art. 88 c. 2 c.p.c.,
dispone
trasmettersi al Consiglio di disciplina presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, in relazione alla violazione dell’art. 48 Codice Deontologico Forense.
Milano, 21/5/2025
* ** *
Articolo 48, Codice Deontologico Forense: “1. L’avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.OMISSIS La violazione comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura”.
Art. 88, 1 c. e 2 c., c.p.c.:
“Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.
In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle Autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi”
Art. 96 c.p.c. Responsabilità aggravata.
Art. 96, c. 1, c.p.c.: “Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida (anche d’ufficio) nella sentenza”.
Art. 96. c. 3 c.p.c.: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata”.
Art. 96, c.4, c.p.c.: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento in favore della Cassa ammende di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”.
